Denuncia di nascita
La dichiarazione di nascita può essere resa:
a) al Direttore Sanitario del Centro di Nascita, entro 3 giorni
dalla stessa
b) all'Ufficio dello Stato Civile del Comune nel cui territorio
è avvenuto il parto, entro 10 giorni dalla nascita esibendo,
i non residenti, un documento di riconoscimento di entrambi i
genitori
c) all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei
genitori, quando diverso da quello di cui al punto precedente,
o della madre, quando i genitori abbiano diverse residenze, entro
10 giorni dalla nascita. In tal caso la dichiarazione può
essere resa esclusivamente da uno dei genitori esibendo un documento
di identità valido.
In caso di:
- unioni legittime (persone coniugate tra loro): possono presentarsi
indistintamente uno qualsiasi dei genitori od un loro procuratore
speciale (con atto di notaio)
- unioni naturali (persone non coniugate): deve/devono presentarsi
il/i genitore/i che intede/intendono riconoscere il neonato.
- se un bambino nasce morto, o se nasce vivo ma muore prima che
sia dichiarata la nascita, la relativa dichiarazione va resa esclusivamente
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio
è avvenuto il parto
- la nascita di un bambino figlio di:
- genitori stranieri residenti all'estero e solo domiciliati in
Italia
- genitori italiani compresi nell'A.I.R.E. - Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero - di un qualsivoglia comune
può essere resa unicamente agli uffici ed entro i termini
indicati nei precedenti punti a) e b).