Libretto di lavoro
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 345, del 4-8-99 (G.U.
n. 237, dell'8-10-99) sull'attuazione della direttiva 94/33/CE
relativa alla protezione dei giovani dal lavoro, sono state
apportate notevoli modifiche alla legge n. 977/1967 "Tutela
del lavoro dei bambini e degli adolescenti".
In particolare l'art. 5 del D.Lgs. 345/99 dispone che l'età
minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento
in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria
e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti
(in precedenza si poteva rilasciare a 14 anni nel caso in cui
il tagazzo aveva conseguito la 3a media).
A partire dal 23 ottobre 1999 quindi il libretto di lavoro deve
essere rilasciato ai soggetti che abbiano compiuto i 15 anni e
che abbiano assolto l'obbligo scolastico.
L'interessato deve esibire un documento di riconoscimento ed
il titolo di studio in originale oppure in fotocopia autentica.
Ai cittadini extracomunitari il libretto di lavoro viene rilasciato
dall'Ispettorato del lavoro.