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Libretto di lavoro

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 345, del 4-8-99 (G.U. n. 237, dell'8-10-99) sull'attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani dal lavoro, sono state apportate notevoli modifiche alla legge n. 977/1967 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti".
In particolare l'art. 5 del D.Lgs. 345/99 dispone che l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti (in precedenza si poteva rilasciare a 14 anni nel caso in cui il tagazzo aveva conseguito la 3a media).
A partire dal 23 ottobre 1999 quindi il libretto di lavoro deve essere rilasciato ai soggetti che abbiano compiuto i 15 anni e che abbiano assolto l'obbligo scolastico.

L'interessato deve esibire un documento di riconoscimento ed il titolo di studio in originale oppure in fotocopia autentica.

Ai cittadini extracomunitari il libretto di lavoro viene rilasciato dall'Ispettorato del lavoro.